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      FUCILIERA INFAC CLASSIC MODELLO CLT10 E APERTURA ELETTRONICA
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      968,00 €
      Tasse incluse
      PRODOTTO IN RIASSORTIMENO
      SE IN RIASSORTIMENTO SPEDITO IN 1/7 GG LAVORATIVI

      Armadio portafucili INFAC Serie Classic Modello CLT10 E apertura elettronica a codice per 10 fucili totali (8 con ottica + 2 senza ottica nella porta) SPEDIZIONE GRATUITA

      Quantità :
      • Pagamenti sicuriPagamenti sicuri(Pagamenti sicuri con Stripe e Paypal)
      • TrasportoTrasporto(spediamo con i migliori corrieri nazionali)
      • Politica dei resiPolitica dei resi(politica dei resi chiara e senza sorprese)

      CLASSIC CLT10 FUCILIERA PER 10 ARMI

      (8 CON OTTICA + 2 SENZA NELLA PORTA)

      APERTURA ELETTRONICA

      SFOGLIA IL CATALOGO INFAC



      CARATTERISTICHE TECNICHE:
      •  Conforme alla normativa europea di resistenza all'effrazione EN14450 classe S1
      •  Corpo e porta in acciaio di prima qualità DD12 spessore 3 mm.

      •  Porta a doppia parete spessore 77 mm con sistema anti-leva.

      •  Bloccaggio  con  5 cilindri in acciaio diametro 25 mm di grande profondità

      •  Serratura omologata EN1300 classe A
      •  Apertura con tastierino elettronico
      •  Piastra al manganese a protezione della serratura

      •  Maniglia rotonda extra piatta
      •  Fori previsti per il fissaggio a pavimento e a parete con in dotazione 2 viti e tasselli per cemento  armato.

      •  Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero

      •  Rastrelliera in legno

      •  Rivestimento interno beige

      •  Scomparto interno con chiave 160 X 440 X 180

       

      CAPIENZA •  8 armi senza ottica + 3 nella porta

      PESO •  92 kg

      DIMENSIONI ESTERNE (H x L x P) MM: •  1500 X 450 X 330

      DIMENSIONI INTERNE (H x L x P) MM:
      •  1320 X 430 X 230




      COSA DICE LA NORMATIVA ITALIANA IN MERITO ALLA DETENZIONE E CUSTODIA DELLE ARMI

      • Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro disponibilità, all'autorità di P.S. (Ufficio locale di P.S. o in mancanza, Comando Carabinieri). L'obbligo della denuncia vige anche nel caso di locazione e comodato (solo armi sportive o da caccia), a seguito di cessione gratuita, e per gli eredi da successione per mortis causa. Poichè la denuncia deve essere immediata , il ritardo può equivalere alla sua mancanza. Vedi art. 38 T.U.L.P.S. - art. 22 Legge n. 110/75 - sent. Cass. sez I 29.04 1992 e 13.10.1981. La detenzione, il porto e l'acquisto di armi da guerra, parti di esse nonchè il relativo munizionamento è sempre vietato.
      • Non vi è alcuna normativa che impone di detenere le proprie armi nel luogo di residenza, per cui è lecito detenerle anche in posti diversi purchè adeguatamente custodite e regolarmente denunciate presso l'Ufficio di P.S. competente per territorio.
      • L'obbligo di denuncia viene meno soltanto se le armi sono completamente inefficienti, ossia quando hanno perduto completamente le proprie caratteristiche funzionali, mentre devono comunque essere regolarmente denunciate se presentano soltanto dei semplici "difetti di funzionamento" che ne compromettono solo in parte l'efficienza e siano riparabili.
      • Il porto delle armi comuni da sparo e delle armi proprie al di fuori della propria abitazione (delle quali quindi sia stata denunciata la detenzione) è consentito al privato solo se munito della relativa licenza rilasciata, a seconda della tipologia, dal Prefetto o dal Questore della provincia di residenza.
      • Esiste il divieto del porto fuori dalla propria abitazione o delle relative pertinenze delle armi improprie e, senza giustificato motivo (es. coltelli da macellaio, arnesi da carpentiere, da falegname, etc.). Invece è sempre vietato il porto di strumenti la cui naturale destinazione è l'offesa quali noccoliere, sfollagente , mazze ferrate etc. Vedi art. 585 C.P. - art. 4 legge n. 110/75.
      • In assenza della licenza di porto, il trasporto di armi e di materiale esplodente è consentito solo previa autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S.. Durante le operazioni di trasferimento da un luogo all'altro l'arma scarica non dovrà essere suscettibile di pronta utilizzazione e dovrà essere riposta all'interno di una apposita custodia (vedi art. 34 T.U.L.P.S. - art. 50 Reg. T.U.L.P.S. - art. 97 Reg. T.U.L.P.S.).
      • Previa denuncia all'Autorità di P.S., è ammessa la detenzione al più di tre armi comuni da sparo, sei se di tipo sportivo (non c'è invece un limite nel numero di fucili da caccia detenibili). Chi supera tali limiti viene considerato collezionista ed ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla collezione al Questore per ciascuna arma, anche se ognuna già distintamente denunciata (è invece sempre vietato il collezionismo del munizionamento). d]
      • E' vietato alterare le armi comuni da sparo, per aumentarne l'efficacia e l'offensività, così come il porto delle c.d. armi clandestine, ovvero quelle non catalogate nel relativo Catalogo Nazionale e quelle sprovviste dei numeri contrassegni e di sigle di immatricolazione (es. una pistola con la matricola abrasa).
      • E' vietata la vendita o l'acquisto delle armi comuni da sparo per corrispondenza.
      • "La custodia delle armi...deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" recita l'art. 20 della legge 110/1975. Per esempio, quando l'arma o del materiale esplodente sono detenuti in una privata abitazione è doveroso predisporre le necessarie cautele per impedirne l'accesso a chi non è autorizzato.
      • In caso di smarrimento o furto di armi, parti di esse o di esplosivi, così come nel caso di rinvenimento, occorre farne immediata denuncia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza oppure, dove questo manchi, al più vicino comando dell'Arma.
      Tutte le fuciliere INFAC soddisfano i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di custodia delle armi.
      INFAC

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